Art. 19 1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunita'. 2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1 gennaio 1957. Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato teste' definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10%. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato cosi' definito di oltre il 10%, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10%. Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica. 3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al: a) 3% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B, b) 10% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C, c) 15% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D, d) 25% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3%, tale dazio e' portato al 12% per il calcolo della media aritmetica. 4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati. 5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'art. 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente Trattato.