(Protocollo-art. 19)
                               Art. 19 
 
  1. Alle condizioni e nei limiti qui di  seguito  previsti,  i  dazi
della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della  media
aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi
nella Comunita'. 
  2. I dazi considerati per il calcolo  di  tale  media  sono  quelli
applicati dagli Stati membri al 1 gennaio 1957. 
  Tuttavia,  per  quanto  riguarda  la  tariffa  italiana,  il  dazio
applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%. 
Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale,
si sostituisce quest'ultimo al dazio  applicato  teste'  definito,  a
condizione di  non  superarlo  di  oltre  il  10%.  Quando  il  dazio
convenzionale supera il dazio applicato cosi' definito  di  oltre  il
10%,  per  il  calcolo  della  media  aritmetica  viene   considerato
quest'ultimo, maggiorato del 10%. 
  Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco  A,  i  dazi
ivi contemplati sono sostituiti ai  dazi  applicati  per  il  calcolo
della media aritmetica. 
  3.  I  dazi  della  tariffa  doganale  comune  non  possono  essere
superiori al: 
    a) 3% per  i  prodotti  contemplati  dalle  posizioni  tariffarie
enumerate nell'elenco B, 
    b) 10% per i  prodotti  contemplati  dalle  posizioni  tariffarie
enumerate nell'elenco C, 
    c) 15% per i  prodotti  contemplati  dalle  posizioni  tariffarie
enumerate nell'elenco D, 
    d) 25% per i  prodotti  contemplati  dalle  posizioni  tariffarie
enumerate nell'elenco E; quando per  tali  prodotti  la  tariffa  dei
paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3%, tale dazio
e' portato al 12% per il calcolo della media aritmetica. 
  4. L'elenco  F  stabilisce  i  dazi  applicabili  ai  prodotti  ivi
enumerati. 
  5. Gli elenchi  delle  posizioni  tariffarie  di  cui  al  presente
articolo e all'art. 20 costituiscono l'oggetto  dell'allegato  I  del
presente Trattato.