Art. 25. 1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non e' sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato. Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri. 2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'art. 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato. Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri. 3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente Trattato, la Commissione puo' autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero puo' concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreche' non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. 4. La Commissione procede periodicamente all'esame di contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.