(Protocollo-art. 25)
                              Art. 25. 
 
  1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri
di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C  e  D  non  e'
sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro,  e  che  tale
approvvigionamento   dipende   tradizionalmente,   per   una    parte
considerevole,  da  importazioni  provenienti  dai  paesi  terzi,  il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata  su  proposta  della
Commissione, concede dei contingenti  tariffari  a  dazio  ridotto  o
senza dazio a favore dello Stato membro interessato. 
  Tali contingenti non possono superare i limiti  oltre  i  quali  vi
sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a  detrimento  di
altri Stati membri. 
  2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E  come  pure  quelli
dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la  procedura
prevista dall'art. 20, terzo comma, la Commissione concede  a  favore
di qualsiasi Stato membro interessato, a  richiesta  di  questo,  dei
contingenti tariffari  a  dazio  ridotto  o  senza  dazio  quando  un
cambiamento   nelle   fonti   di   approvvigionamento    ovvero    un
approvvigionamento  insufficiente  nella  Comunita'  siano  tali   da
provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici
dello Stato membro interessato. 
  Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i  quali  vi
sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a  detrimento  di
altri Stati membri. 
  3. Per quanto riguarda i prodotti  elencati  nell'allegato  II  del
presente Trattato, la Commissione puo' autorizzare ogni Stato  membro
a  sospendere  interamente  o  in  parte  la  riscossione  dei   dazi
applicabili ovvero puo' concedere a suo favore contingenti  tariffari
a dazio ridotto o senza dazio, sempreche' non  abbiano  a  risultarne
gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi. 
  4. La Commissione procede periodicamente all'esame  di  contingenti
tariffari concessi in applicazione del presente articolo.