(Protocollo-art. 27)
                               Art. 27 
 
  Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono,  nella
misura  necessaria,  al  ravvicinamento   delle   loro   disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia  doganale.  La
Commissione  rivolge  agli  Stati  membri  a  tal   fine   tutte   le
raccomandazioni del caso.