(Convenzione - art. 235)
                            Articolo 235 
                           Responsabilita' 
   1.  Gli  Stati  sono  responsabili  dell'adempimento  dei   propri
obblighi internazionali in  materia  di  protezione  e  preservazione
dell'ambiente  marino,  e  ne  rispondono  conformemente  al  diritto
internazionale. 
   2. Gli Stati garantiscono la possibilita' di  ricorso  in  accordo
con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di  ottenere  un
indennizzo rapido e adeguato o  altre  forme  di  reintegrazione  dei
danni causati  da  inquinamento  dell'ambiente  marino  imputabile  a
persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione. 
   3. Al fine  di  assicurare  l'indennizzo  rapido  e  adeguato  per
qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino,  gli
Stati  collaborano  per   assicurare   l'applicazione   del   diritto
internazionale  esistente  e   l'ulteriore   sviluppo   del   diritto
internazionale relativamente all'accertamento  e  all'indennizzo  dei
danni e alla soluzione delle relative controversie nonche', quando e'
opportuno all'elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di
adeguati indennizzi  quali  assicurazioni  obbligatorie  o  fondi  di
indennizzo.