Art. 2777. (Preferenza delle spese di giustizia). I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. I privilegi che le leggi speciali dichiarano genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia.