(CODICE CIVILE-art. 2777)
                             Art. 2777. 
 
               (Preferenza delle spese di giustizia). 
 
  I crediti per spese di giustizia enunciati dagli  articoli  2755  e
2770 sono preferiti  a  ogni  altro  credito,  anche  pignoratizio  o
ipotecario.  I   privilegi   che   le   leggi   speciali   dichiarano
genericamente preferiti a ogni altro credito sono sempre posposti  al
privilegio per le spese di giustizia.