(CODICE CIVILE-art. 2778)
                             Art. 2778. 
 
             (Ordine degli altri privilegi sui mobili). 
 
  Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, nel concorso  di
crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la
prelazione si esercita nell'ordine che segue: 
    1) i crediti per il tributo fondiario, indicati  dall'art.  2771,
quando il privilegio si esercita  separatamente  sopra  i  frutti,  i
fitti e le pigioni degli immobili; 
    2)  i  crediti  degli  istituti  esercenti  il  credito  agrario,
indicati dai due primi commi dell'art. 2766; 
    3)  i  crediti  per  prestazioni  e  spese  di  conservazione   e
miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756; 
    4)  i   crediti   per   sementi   e   materie   fertilizzanti   e
antiparassitarie e per somministrazione  di  acqua  per  irrigazione,
nonche' i crediti  per  i  lavori  di  coltivazione  e  di  raccolta,
indicati dall'art. 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra
loro,  sono  preferiti  quelli  di  raccolta;   seguono   quelli   di
coltivazione e, infine,  gli  altri  crediti  indicati  dallo  stesso
articolo; 
    5) i crediti per tributi indiretti, indicati dall'articolo  2758,
salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e
i crediti per l'imposta di ricchezza mobile, indicati dall'art. 2759; 
    6)  i  crediti  degli  istituti  esercenti  il  credito  agrario,
indicati dal terzo comma dell'art. 2766; 
    7) i crediti dipendenti da reato,  indicati  dall'articolo  2768,
sulle cose sequestrate, nei casi e  secondo  l'ordine  stabilito  dal
codice penale e dal codice di procedura penale; 
    8) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767; 
    9) i crediti dell'albergatore, indicati dall'art. 2760; 
    10) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e  del
sequestratario, indicati dall'art. 2761; 
    11) i crediti del venditore di macchine, o  della  banca  per  le
anticipazioni del prezzo, indicati dall'art. 2762; 
    12) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'art. 2763; 
    13) i crediti del locatore e i crediti dipendenti  dai  contratti
di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli  2764
e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti, e' preferito  quello
del locatore; 
    14)   i   crediti   per   spese   funebri,   d'infermita',    per
somministrazioni, retribuzioni, provvigioni, indennita'  e  alimenti,
nell'ordine indicato dall'art. 2751; 
    15) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo
comma dell'art. 2752; 
    16) i crediti degli enti locali per tributi, indicati  dal  terzo
comma dell'art. 2752; i  contributi  di  assicurazione  e  gli  altri
crediti accessori, indicati dagli articoli 2753 e 2754.