Art. 2780. (Ordine dei privilegi sugli immobili). Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente: 1) i crediti per i tributi diretti, indicati dall'articolo 2771; 2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775; 3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'art. 2774; 4) i crediti dello Stato per i tributi indiretti, indicati dall'art. 2772; 5) i crediti dei comuni e delle provincie per i tributi, indicati dall'art. 2773.