(CODICE CIVILE-art. 2780)
                             Art. 2780. 
 
               (Ordine dei privilegi sugli immobili). 
 
  Quando sul prezzo dello stesso  immobile  concorrono  piu'  crediti
privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente: 
    1) i crediti per i tributi diretti, indicati dall'articolo 2771; 
    2) i crediti per i contributi, indicati dall'art. 2775; 
    3) i crediti dello Stato per le concessioni  di  acque,  indicati
dall'art. 2774; 
    4) i crediti  dello  Stato  per  i  tributi  indiretti,  indicati
dall'art. 2772; 
    5) i crediti dei comuni e delle provincie per i tributi, indicati
dall'art. 2773.