(CODICE CIVILE-art. 2782)
                             Art. 2782. 
 
           (Concorso di crediti egualmente privilegiati). 
 
  I  crediti  egualmente  privilegiati   concorrono   tra   loro   in
proporzione del rispettivo importo. 
 
  La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra  loro  piu'
crediti  privilegiati  ai  quali  le  leggi  speciali   attribuiscono
genericamente una prelazione su ogni altro credito.