Art. 1808 
               Indennita' di lungo servizio all'estero 
 
  1. Al personale dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare  servizio
per  un  periodo  superiore  a  sei   mesi   presso   delegazioni   o
rappresentanze  militari  nazionali  costituite  all'estero,   ovvero
presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non  sono
corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e  agli
altri  assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo   previsti   per
l'interno: 
    a) un assegno di lungo  servizio  all'estero  in  misura  mensile
ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in  vigore
per il Paese di destinazione; 
    b) un'indennita' speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno
di lungo servizio all'estero non e' ritenuto sufficiente in relazione
a particolari  condizioni  di  servizio,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838; 
    c) il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  per  il
trasporto con i mezzi usuali e piu' economici del bagaglio e  per  la
spedizione di mobili e masserizie secondo le  misure  vigente  per  i
dipendenti dello Stato, fatte salve le disposizioni dettate  in  sede
di Unione europea. 
  2.  Eventuali  particolari  indennita'  o  contributi  alle   spese
connesse alla  missione,  direttamente  corrisposti  ai  singoli  dai
predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di
cui al comma 1. 
  3. L'assegno  di  lungo  servizio  all'estero  compete  dal  giorno
successivo a quello di arrivo nella sede  di  servizio  all'estero  a
quello di cessazione dalla destinazione. 
  4. Se la durata della destinazione all'estero  e'  superiore  a  un
anno, il militare puo' trasferire la famiglia all'estero, con diritto
al rimborso  delle  spese  di  viaggio  per  il  coniuge  e  i  figli
conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di  trasporto  di  un
bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantita'  prevista  per  il
dipendente. 
  5. Per coloro che nella sede all'estero usufruiscono di alloggio  a
titolo  gratuito,  l'assegno   di   lungo   servizio   all'estero   e
l'indennita' speciale possono essere ridotti in misura non  eccedente
il quarto e non inferiore all'ottavo, se l'alloggio e'  arredato,  al
dodicesimo, se l'alloggio non e' arredato. La misura della  riduzione
e', in ogni caso, stabilita con decreto del Ministro della difesa. 
  6. Il personale inviato in licenza ordinaria conserva l'assegno  di
lungo servizio all'estero in misura ridotta al 50 per cento per tutto
il periodo della licenza spettante, anche se prima di averla ultimata
riassume servizio in Italia o cessa dal servizio. Tuttavia,  in  caso
di cumulo di licenze, l'assegno anzidetto non puo' essere  conservato
per periodi superiori a sessanta giorni per ufficiali e sottufficiali
e a quaranta giorni per militari di truppa. 
  7. Ai militari di truppa  che  vengono  a  trascorrere  la  licenza
ordinaria in Italia sono rimborsate le spese di viaggio  riferite  ai
mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni all'estero.
Il rimborso e' concesso, anche se la licenza e'  frazionata  in  vari
periodi, per una sola volta l'anno o, se la  sede  e'  situata  fuori
d'Europa o del bacino del Mediterraneo, per una sola volta  ogni  due
anni. 
  8. L'assegno di lungo servizio all'estero non e' dovuto durante  le
licenze straordinarie. 
  9. Agli ufficiali e ai sottufficiali, che per ragioni  di  servizio
sono chiamati temporaneamente in Italia o vi sono trattenuti  durante
o allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in relazione
al periodo in cui prestano servizio in  Italia,  l'assegno  di  lungo
servizio all'estero e l'indennita' speciale in misura  intera  per  i
primi dieci giorni, ridotti alla meta'  per  il  periodo  successivo,
fino a un massimo di cinquanta giorni. 
  10. Ai militari di truppa nelle situazioni  indicate  al  comma  9,
l'assegno di lungo servizio e l'indennita' speciale  sono  conservati
in misura intera per i  soli  primi  dieci  giorni.  Per  il  periodo
successivo, i militari di truppa sono aggregati, a tutti gli effetti,
all'ente ove devono compiere il loro servizio. 
  11. Al  personale  militare  che  per  ragioni  di  servizio  venga
chiamato temporaneamente  in  Italia,  l'assegno  di  lungo  servizio
all'estero e l'indennita' speciale sono conservati  anche  durante  i
giorni  strettamente  indispensabili  per  il  viaggio  di  andata  e
ritorno. Allo stesso personale sono rimborsate le spese  di  viaggio,
riferite ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le missioni
all'estero. 12. Il personale  di  cui  al  comma  1,  incaricato  dal
Ministero della difesa di missioni fuori della  sede  in  cui  presta
servizio, sia nello Stato di residenza sia  in  altri  Stati  esteri,
conserva  l'assegno  di  lungo  servizio  all'estero  e  l'indennita'
speciale e ha diritto: 
    a) al rimborso delle spese di viaggio, con relativa maggiorazione
fissa per spese accessorie, riferite ai mezzi  di  trasporto  e  alle
classi previste per le missioni all'estero; 
    b) al trattamento di missioni all'estero spettante a coloro  che,
in qualita'  di  addetti  a  enti  o  uffici  all'estero,  godano  di
particolari assegni o indennita'. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 luglio 2010, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Nota all'art. 1808: 
             - Il testo dell'articolo  14  della  legge  27  dicembre
          1973,  n.  838  (Ordinamento  degli  uffici  degli  addetti
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in  servizio
          all'estero e  trattamento  economico  del  personale  della
          Difesa ivi destinato), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973,  n.  333,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 14. - 1. Al personale del Ministero  della  difesa
          destinato a prestare servizio all'estero  presso  tribunali
          misti o internazionali puo' essere corrisposta, qualora  il
          trattamento economico inerente a  tale  posizione  non  sia
          ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa  in  misura
          da fissarsi con decreto  del  Ministro  per  la  difesa  di
          concerto con i Ministri per gli  affari  esteri  e  per  il
          tesoro, sentita la commissione permanente di  finanziamento
          di cui all'articolo 172 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . 
             2. La medesima indennita' puo' essere concessa,  con  le
          modalita' di cui al precedente comma, al  personale  civile
          del Ministero della difesa destinato  a  prestare  servizio
          presso organismi internazionali».