(CODICE CIVILE-art. 2784)
                             Art. 2784. 
 
                             (Nozione). 
 
  Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore  o
da un terzo per il debitore. 
 
  Possono essere dati in pegno i beni  mobili,  le  universalita'  di
mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.