(CODICE CIVILE-art. 2785)
                             Art. 2785. 
 
                     (Rinvio a leggi speciali). 
 
  Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi  speciali
concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, ne'  a
quelle concernenti gli istituti autorizzati  a  fare  prestiti  sopra
pegni.