Art. 1810 
                   Principio di onnicomprensivita' 
 
  1. E' fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in
servizio, oltre allo  stipendio,  ulteriori  indennita',  proventi  o
compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica  o  per
prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione;  le
indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se: 
  a) hanno carattere di generalita' per il personale statale; 
  b) o  sono  espressamente  previsti  dal  presente  codice  per  il
personale militare con qualifica dirigenziale. 
  2. L'importo delle indennita', dei  proventi  e  dei  compensi  dei
quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente  in  conto
entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.