Art. 1814 Scatti demografici 1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1.
Nota all'art. 1814: - Il testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1937, n. 215, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 gennaio 1939, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1939, n. 10), e' il seguente: «Art. 22. - 1. Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo. 2. La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma».