Art. 1814 
                         Scatti demografici 
 
  1. Al personale dirigente si applicano le disposizioni  in  materia
di  scatti  demografici   previste   dall'articolo   22   del   regio
decreto-legge 21 agosto 1937,  n.  1542,  convertito  dalla  legge  3
gennaio 1939, n. 1. 
 
          Nota all'art. 1814:
             -  Il  testo dell'articolo 22 del regio decreto-legge 21
          agosto   1937,  n.  1542  (Provvedimenti  per  l'incremento
          demografico   della  Nazione),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 1937, n. 215, e convertito in legge,
          con   modificazioni,   dalla   L.  3  gennaio  1939,  n.  1
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 gennaio 1939, n.
          10), e' il seguente:
             «Art.  22.  -  1.  Nei  riguardi  dei  dipendenti  delle
          Amministrazioni  statali,  comprese  quelle con ordinamento
          autonomo,   forniti  di  stipendio,  paga  o  retribuzione,
          suscettibile,  secondo  le disposizioni vigenti, di aumenti
          periodici,  il  periodo  in  corso di maturazione alla data
          della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del
          mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro
          il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.
             2.  La  decorrenza  degli aumenti periodici di stipendio
          successivi  e  quella  delle promozioni che, ai sensi delle
          vigenti  disposizioni, siano da conferire in dipendenza del
          raggiungimento  di  un  determinato  aumento  periodico  di
          stipendio,  paga  o retribuzione, non restano modificate in
          dipendenza della concessione di cui al precedente comma».