Art. 1818
Speciale  indennita' pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze
                               armate

1.   Ai   generali  e  agli  ammiragli  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo  1094,  comma  3,  e' attribuita una speciale indennita'
commisurata  a  quella definita per le massime cariche della Pubblica
amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo
1997,  n.  59.  La speciale indennita' e' determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
          Nota all'art. 1818:
             -  La  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa Indennita' al personale
          dell'amministrazione  dello  Stato  incaricato  di missione
          all'estero),  e'  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.