Art. 1818 Speciale indennita' pensionabile ai generali o ammiragli delle Forze armate 1. Ai generali e agli ammiragli delle Forze armate di cui all'articolo 1094, comma 3, e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nota all'art. 1818: - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.