Art. 1819 
                       Indennita' di posizione 
 
  1. In aggiunta al trattamento economico in godimento,  fondamentale
e accessorio, al  generale,  ai  generali  di  corpo  d'armata  e  ai
generali  di  divisione  e  gradi  corrispondenti,   e'   corrisposta
un'indennita' di posizione in attuazione dell'articolo 1 della  legge
2 ottobre 1997, n. 334. 
 
          Note all'art. 1819:
             -  Il  testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997,
          n.  334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento
          economico  di  particolari categorie di personale pubblico,
          nonche'   in   materia   di   erogazione   di  buoni  pasto
          Provvedimenti  per l'incremento demografico della Nazione),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1997, n. 232,
          e' il seguente:
             «Art.  1 (Trattamento economico di particolari categorie
          di  personale pubblico). - 1. In attesa dell'estensione del
          regime  di  diritto  privato  al  rapporto  di  lavoro  dei
          dirigenti  generali dello Stato ed in coerenza con la nuova
          struttura  retributiva  stabilita per la dirigenza pubblica
          dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti
          generali  e  qualifiche  equiparate  delle  Amministrazioni
          statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli
          di  funzione  e  le corrispondenti retribuzioni, spetta per
          gli  anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico
          in  godimento,  fondamentale  ed  accessorio,  a  titolo di
          anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in
          sede  contrattuale,  un'indennita'  di  posizione correlata
          esclusivamente  alle  funzioni  dirigenziali  attribuite  e
          pensionabile  ai  sensi  dell'articolo 13, comma 1, lettera
          a),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 503,
          determinata  nei  seguenti  importi annui lordi per tredici
          mensilita':  a)  lire  24  milioni  per le funzioni di capo
          delle  direzioni  generali  o  di  altri  uffici centrali e
          periferici  di livello pari o superiore; b) lire 18 milioni
          per   ogni  altra  funzione.  In  presenza  di  particolari
          condizioni  di  complessita'  o  rilevanza delle posizioni,
          ciascun  Ministro  puo' riconoscere una maggiorazione della
          indennita'  di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del
          suo   importo,  nel  limite  delle  risorse  assegnate  dal
          Ministro del tesoro in proporzione alle unita' di personale
          in servizio al 1° gennaio 1996.
             2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure e
          con  i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere
          prefettizia   e  diplomatica  con  qualifica  equiparata  a
          dirigente  generale,  nonche'  ai  dirigenti generali della
          Polizia  di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
          Forze  di  polizia,  ai  generali  di  divisione e di corpo
          d'armata  e  gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
          effetti  ai  fini  della  determinazione dell'indennita' di
          ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
          economico  per  promozione  e  scatti conferibili il giorno
          antecedente   alla  cessazione  dal  servizio,  nonche'  ai
          dirigenti  generali  equiparati per effetto dell'articolo 2
          della  legge  8  marzo  1985,  n.  72, che non fruiscano di
          compensi o indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
          trattamento  di  miglior  favore,  con  onere  a carico dei
          bilanci degli enti di appartenenza.
             3. L'indennita' di cui al comma 1 non spetta ai Ministri
          e   ai   Sottosegretari   che   siano   parlamentari  o  ex
          parlamentari  titolari  di assegno vitalizio. Ai Ministri e
          ai  Sottosegretari  che non siano parlamentari l'indennita'
          di  cui al comma 1 e' corrisposta, dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  nella  misura  di cui alla
          lettera  a),  con  la maggiorazione massima ivi prevista. A
          fini  perequativi,  tale  indennita'  e'  integrata  da  un
          assegno   corrispondente   alla  differenza  tra  l'importo
          dell'indennita'    stessa   e   l'importo   dell'indennita'
          parlamentare.   Tale   trattamento  economico  complessivo,
          comprensivo  dell'indennita'  e  dell'assegno, e' decurtato
          delle  somme percepite a titolo retributivo o pensionistico
          con esclusione di quelle stipendiali spettanti in relazione
          alla carica di Ministro o di Sottosegretario.
             4.  All'onere  per la corresponsione degli emolumenti di
          cui  ai  commi  1,  2  e 3, determinato in lire 37 miliardi
          annui,  si  provvede  per gli anni 1996 e 1997 parzialmente
          utilizzando     l'autorizzazione    di    spesa    prevista
          dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n.
          550  .  Le  somme  iscritte al capitolo 6683 dello stato di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1997,  non  utilizzate  alla  chiusura dell'esercizio, sono
          conservate  nel  conto  residui per essere utilizzate negli
          esercizi successivi».