(CODICE CIVILE-art. 2787)
                             Art. 2787. 
 
              (Prelazione del creditore pignoratizio). 
 
  Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione  sulla  cosa
ricevuta in pegno. 
 
  La prelazione non si puo' far valere se la cosa data in  pegno  non
e' rimasta in possesso del creditore  o  presso  il  terzo  designato
dalle parti. 
 
  Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila,  la
prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data
certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e  della
cosa. 
 
  Se pero' il pegno risulta da polizza o da altra scrittura  di  enti
che, debitamente autorizzati, compiono  professionalmente  operazioni
di credito su pegno, la data della scrittura  puo'  essere  accertata
con ogni mezzo di prova.