(CODICE CIVILE-art. 2788)
                             Art. 2788. 
 
            (Prelazione per il credito degli interessi). 
 
  La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno  in  corso
alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data  della
notificazione del precetto. La prelazione ha luogo  inoltre  per  gli
interessi successivamente maturati, nei limiti della  misura  legale,
fino alla data della vendita.