(CODICE CIVILE-art. 2789)
                             Art. 2789. 
 
  (Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio). 
 
  Il creditore che ha perduto il  possesso  della  cosa  ricevuta  in
pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo'  anche  esercitare
l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.