(CODICE CIVILE-art. 2790)
                             Art. 2790. 
 
            (Conservazione della cosa e spese relative). 
 
  Il creditore e' tenuto a custodire la  cosa  ricevuta  in  pegno  e
risponde,  secondo  le  regole  generali,   della   perdita   e   del
deterioramento di essa. 
 
  Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle  spese
occorse per la conservazione della cosa.