(CODICE CIVILE-art. 2791)
                             Art. 2791. 
 
                     (Pegno di cosa fruttifera). 
 
  Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo  patto
contrario, ha la facolta' di fare suoi i  frutti,  imputandoli  prima
alle spese e agli interessi e poi al capitale.