(CODICE CIVILE-art. 2792)
                             Art. 2792. 
 
             (Divieto di uso e disposizione della cosa). 
 
  Il creditore non puo', senza il  consenso  del  costituente,  usare
della cosa, salvo che l'uso sia necessario per  la  conservazione  di
essa. Egli  non  puo'  darla  in  pegno  o  concederne  ad  altri  il
godimento. 
 
  In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato  prima  alle  spese  e
agli interessi e poi al capitale.