(CODICE CIVILE-art. 2794)
                             Art. 2794. 
 
                     (Restituzione della cosa). 
 
  Colui che ha costituito il pegno non puo' esigerne la restituzione,
se non sono stati interamente pagati il capitale e  gli  interessi  e
non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno. 
 
  Se il pegno e' stato costituito dal debitore e questi ha  verso  lo
stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno
e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il  creditore  ha
soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.