(CODICE CIVILE-art. 2795)
                             Art. 2795. 
 
                        (Vendita anticipata). 
 
  Se la cosa data in pegno si deteriora in modo  da  far  temere  che
essa divenga insufficiente  alla  sicurezza  del  creditore,  questi,
previo avviso a colui che ha costituito il pegno,  puo'  chiedere  al
giudice l'autorizzazione a vendere la cosa. 
 
  Con il provvedimento che autorizza la vendita  il  giudice  dispone
anche circa il  deposito  del  prezzo  a  garanzia  del  credito.  Il
costituente puo' evitare la vendita  e  farsi  restituire  il  pegno,
offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. 
 
  Il costituente puo' del  pari,  in  caso  di  deterioramento  o  di
diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al  giudice
l'autorizzazione a  venderla  oppure  chiedere  la  restituzione  del
pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea. 
 
  Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a  vendere
la  cosa,  qualora  si  presenti  un'occasione  favorevole.  Con   il
provvedimento di autorizzazione  il  giudice  dispone  le  condizioni
della vendita e il deposito del prezzo.