(CODICE CIVILE-art. 2797)
                             Art. 2797. 
 
                       (Forme della vendita). 
 
  Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di  ufficiale
giudiziario, deve intimare al debitore di  pagare  il  debito  e  gli
accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita.
L'intimazione  deve  essere  notificata  anche  al  terzo  che  abbia
costituito il pegno. 
 
  Se  entro  cinque   giorni   dall'intimazione   non   e'   proposta
opposizione, o se questa e' rigettata, il creditore puo' far  vendere
la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo  di  mercato,
anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali  atti.
Se il debitore non ha residenza  o  domicilio  eletto  nel  luogo  di
residenza del creditore, il termine per l'opposizione e'  determinato
a norma dell'art. 166 del codice di procedura civile. 
 
  Il giudice, sull'opposizione  del  costituente,  puo'  limitare  la
vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore  basti  a
pagare il debito. 
 
  Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono  convenire
forme diverse.