(CODICE CIVILE-art. 2798)
                             Art. 2798. 
 
               (Assegnazione della cosa in pagamento). 
 
  Il creditore puo' sempre domandare al giudice che la cosa gli venga
assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito,  secondo  la
stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se  la  cosa
ha un prezzo di mercato.