Art. 1822 
             Indennita' operative al personale dirigente 
 
1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennita'  di
impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23  marzo
1983, n. 78, e'  corrisposta  al  personale  militare  nei  gradi  di
colonnello   e   generale   e   gradi   corrispondenti   appartenenti
all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le  Capitanerie
di porto, e all'Aeronautica militare nella misura  mensile  lorda  di
euro 665,10 per generale di  corpo  d'armata  e  di  divisione;  euro
621,24 per generale di brigata; euro 577,39  per  colonnello  con  25
anni di servizio comunque prestato; euro 533,53  per  colonnello.  Ai
predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica  l'adeguamento
annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23  dicembre
1998, n. 448. 
2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  competono   le   indennita'
fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n.  78.
E' fatta salva  l'applicazione  dell'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge  16   settembre   1987,   n.   379,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 
3. Ai  generali  di  corpo  d'armata  e  di  divisione  dell'Esercito
italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso  di
brevetto  militare  di  pilota  l'indennita'  di  aeronavigazione  e'
corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a  comandi  di
unita' aeree. 
 
          Note all'art. 1822:
             - Il testo dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n.
          78  (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa
          alle   indennita'   operative   del   personale  militare),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85,
          e' il seguente:
             «Art.  2  (Indennita'  di  impiego  operativo).  - 1. Al
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica,  salvo  i casi previsti dagli articoli 3,
          4,  5,  6,  primo,  secondo  e  terzo  comma,  e  7, spetta
          l'indennita'  mensile  di  impiego  operativo di base nelle
          misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e
          i  sottufficiali  e  nella  misura  di  lire 50.000 per gli
          allievi  delle  accademie  militari  e  per  i graduati e i
          militari   di   truppa   volontari,   a  ferma  speciale  o
          raffermati.
             2.   Per   gli   ufficiali   e   per   i   sottufficiali
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a
          prestare  servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo
          della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di
          optare,  a  domanda,  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  l'indennita' mensile per servizio di
          istituto  prevista  dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
          1970, numero 1054, e successive modificazioni.
             3.  A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne
          ricorrano   i   presupposti,   il   compenso   per   lavoro
          straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile
          1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale
          dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza».
             - Il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione  e lo sviluppo), pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,
          e' il seguente:
             «Art.   24  (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere  dal  1°  gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente  della  Polizia  di  Stato  e gradi di qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli  e  generali  delle  Forze armate, del personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della   carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di  diritto
          annualmente  in  ragione  degli  incrementi medi, calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di   pubblici   dipendenti   contrattualizzati  sulle  voci
          retributive,    ivi   compresa   l'indennita'   integrativa
          speciale,    utilizzate    dal    medesimo   Istituto   per
          l'elaborazione     degli    indici    delle    retribuzioni
          contrattuali.
             2.  La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
          comma  1  e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica. A
          tal  fine,  entro  il  mese  di  marzo, l'ISTAT comunica la
          variazione  percentuale  di  cui al comma 1. Qualora i dati
          necessari  non  siano disponibili entro i termini previsti,
          l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
          dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio».
             -   Il   testo   dell'articolo   2,   comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  settembre  1987, n. 379, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' il
          seguente:
             «2-bis.  Con  decorrenza  1° dicembre 1987, al personale
          militare delle Capitanerie di porto e al personale militare
          destinato  presso  gli stabilimenti militari di pena di cui
          al  primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981,
          n.  475,  con esclusione del personale in servizio militare
          obbligatorio  di  leva,  compete  l'indennita' pensionabile
          prevista  dal  terzo  comma dell'articolo 43 della legge 1°
          aprile  1981,  n.  121,  e  successive modificazioni, nella
          misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile
          con  le  altre  indennita'  previste dal presente decreto e
          dalla legge 23 marzo 1983, n. 78».