Art. 1822 Indennita' operative al personale dirigente 1. Ove previsto da specifiche disposizioni di legge, l'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare, comprese le Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare nella misura mensile lorda di euro 665,10 per generale di corpo d'armata e di divisione; euro 621,24 per generale di brigata; euro 577,39 per colonnello con 25 anni di servizio comunque prestato; euro 533,53 per colonnello. Ai predetti importi, aggiornati all'anno 2009, si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. Al personale di cui al comma 1 competono le indennita' fondamentali e supplementari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. Ai generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito italiano e gradi corrispondenti della Marina militare in possesso di brevetto militare di pilota l'indennita' di aeronavigazione e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.
Note all'art. 1822: - Il testo dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente: «Art. 2 (Indennita' di impiego operativo). - 1. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. 2. Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, numero 1054, e successive modificazioni. 3. A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza». - Il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, e' il seguente: «Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. 2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio». - Il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' il seguente: «2-bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78».