(CODICE CIVILE-art. 2800)
                             Art. 2800. 
 
                   (Condizioni della prelazione). 
 
  Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non  quando  il
pegno risulta da atto scritto e la  costituzione  di  esso  e'  stata
notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero e'  stata  da
questo accettata con scrittura avente data certa.