(CODICE CIVILE-art. 2802)
                             Art. 2802. 
 
       (Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche). 
 
  Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi  del
credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in
primo luogo alle spese e agli interessi e poi al  capitale.  Egli  e'
tenuto a compiere gli  atti  conservativi  del  credito  ricevuto  in
pegno.