(CODICE CIVILE-art. 2803)
                             Art. 2803. 
 
              (Riscossione del credito dato in pegno). 
 
  Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere, alla scadenza, il
credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o  altre
cose fungibili,  deve,  a  richiesta  del  debitore,  effettuarne  il
deposito nel  luogo  stabilito  d'accordo  o  altrimenti  determinato
dall'autorita' giudiziaria. Se il credito garantito  e'  scaduto,  il
creditore puo' ritenere del  danaro  ricevuto  quanto  basta  per  il
soddisfacimento  delle  sue  ragioni  e  restituire  il  residuo   al
costituente o, se si tratta di cose diverse dal  danaro,  puo'  farle
vendere o chiederne l'assegnazione secondo le  norme  degli  articoli
2797 e 2798.