(CODICE CIVILE-art. 2804)
                             Art. 2804. 
 
         (Assegnazione o vendita del credito dato in pegno). 
 
  Il  creditore  pignoratizio  non  soddisfatto  puo'  in  ogni  caso
chiedere che gli sia assegnato in pagamento il  credito  ricevuto  in
pegno, fino a concorrenza del suo credito. 
 
  Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo  vendere
nelle forme stabilite dall'art. 2797.