(CODICE CIVILE-art. 2805)
                             Art. 2805. 
 
   (Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno). 
 
  Il debitore del credito dato in pegno  puo'  opporre  al  creditore
pignoratizio le eccezioni che gli  spetterebbero  contro  il  proprio
creditore. 
 
  Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la  costituzione
del  pegno,  non  puo'   opporre   al   creditore   pignoratizio   la
compensazione verificatasi anteriormente.