(CODICE CIVILE-art. 2808)
                             Art. 2808. 
 
               (Costituzione ed effetti dell'ipoteca). 
 
  L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche
in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati  a  garanzia  del
suo credito  e  di  essere  soddisfatto  con  preferenza  sul  prezzo
ricavato dall'espropriazione. 
 
  L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo  e
si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. 
 
  L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.