(CODICE CIVILE-art. 2809)
                             Art. 2809. 
 
            (Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca). 
 
  L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e  per
una somma determinata in danaro. 
 
  Essa e' indivisibile e sussiste  per  intero  sopra  tutti  i  beni
vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.