(CODICE CIVILE-art. 2810)
                             Art. 2810. 
 
                       (Oggetto dell'ipoteca). 
 
  Sono capaci d'ipoteca: 
    1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 
    2) l'usufrutto dei beni stessi; 
    3) il diritto di superficie; 
    4) il diritto dell'enfiteuta e quello del  concedente  sul  fondo
enfiteutico. 
 
  Sono anche  capaci  d'ipoteca  le  rendite  dello  Stato  nel  modo
determinato dalle leggi relative al debito  pubblico,  e  inoltre  le
navi, gli aeromobili e gli  autoveicoli,  secondo  le  leggi  che  li
riguardano. 
 
  Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli  a
norma della legge speciale.