(CODICE CIVILE-art. 2812)
                             Art. 2812. 
 
             (Diritti costituiti sulla cosa ipotecata). 
 
  Le servitu' di  cui  sia  stata  trascritta  la  costituzione  dopo
l'iscrizione  dell'ipoteca   non   sono   opponibili   al   creditore
ipotecario, il quale puo' far  subastare  la  cosa  come  libera.  La
stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di  uso  e
di abitazione. 
 
  Tali diritti si estinguono  con  l'espropriazione  del  fondo  e  i
titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato,  con
preferenza  rispetto  alle  ipoteche  iscritte  posteriormente   alla
trascrizione dei diritti medesimi. 
 
  Per coloro che hanno acquistato  il  diritto  di  superficie  o  il
diritto d'enfiteusi sui beni soggetti all'ipoteca e hanno  trascritto
l'acquisto posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca,  si  osservano
le disposizioni relative ai terzi acquirenti. 
 
  Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che
non siano trascritte o siano inferiori al triennio,  sono  opponibili
ai  creditori  ipotecari  solo  se  hanno  data  certa  anteriore  al
pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno  del
pignoramento. 
 
  Le cessioni e le liberazioni  trascritte  non  sono  opponibili  ai
creditori ipotecari  anteriori  alla  trascrizione,  se  non  per  il
termine stabilito dal comma precedente.