(CODICE CIVILE-art. 2813)
                             Art. 2813. 
 
              (Pericolo di danno alle cose ipotecate). 
 
  Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il
perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il  creditore  puo'
domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di  tali
atti o disponga le cautele  necessarie  per  evitare  il  pregiudizio
della sua garanzia.