(CODICE CIVILE-art. 2814)
                             Art. 2814. 
 
          (Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprieta'). 
 
  Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare  di
questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica  per  rinunzia  o  per
abuso da parte dell'usufruttuario  ovvero  per  acquisto  della  nuda
proprieta' da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si
verifichi  l'evento  che  avrebbe  altrimenti  prodotto  l'estinzione
dell'usufrutto. 
 
  Se la nuda proprieta' e'  gravata  da  ipoteca,  questa,  avvenendo
l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprieta'. Ma nei
casi in cui, secondo la disposizione del  comma  precedente,  perdura
l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non  pregiudica  il
credito garantito con l'ipoteca stessa.