(CODICE CIVILE-art. 2815)
                             Art. 2815. 
 
 (Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta). 
 
  Nel caso di affrancazione, le ipoteche  gravanti  sul  diritto  del
concedente si risolvono sul prezzo  dovuto  per  l'affrancazione;  le
ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla  piena
proprieta'. 
 
  Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi per  decorso
del termine, le  ipoteche  gravanti  sul  diritto  dell'enfiteuta  si
risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, senza  deduzione  di
quanto e' dovuto al concedente  per  i  canoni  non  soddisfatti.  Il
prezzo dei miglioramenti, se da atto scritto non  risulta  concordato
con i creditori ipotecari, deve determinarsi giudizialmente, anche in
contraddittorio dei medesimi. Le ipoteche gravanti  sul  diritto  del
concedente si estendono alla piena proprieta'. 
 
  Quando l'enfiteusi si estingue per prescrizione, si  estinguono  le
ipoteche che gravano sul diritto dell'enfiteuta. 
 
  Se per causa diversa da quelle sopra indicate vengono a riunirsi in
una  medesima  persona  il  diritto  del  concedente  e  il   diritto
dell'enfiteuta, le ipoteche gravanti sull'uno e sull'altro continuano
a gravarli separatamente; ma se l'ipoteca grava soltanto  sull'uno  o
sull'altro diritto, essa si estende alla piena proprieta'.