(CODICE CIVILE-art. 2816)
                             Art. 2816. 
 
                (Ipoteca sul diritto di superficie). 
 
  Le ipoteche che hanno per  oggetto  il  diritto  di  superficie  si
estinguono nel caso di devoluzione della superficie  al  proprietario
del suolo per decorso del  termine.  Se  pero'  il  superficiario  ha
diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte  contro  di  lui  si
risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro  il
proprietario del suolo non si estendono alla superficie. 
 
  Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il  diritto
del proprietario del suolo e quello del  superficiario,  le  ipoteche
sull'uno e sull'altro diritto continuano a  gravare  separatamente  i
diritti stessi.