Art. 2817. (Persone a cui compete). Hanno ipoteca legale: 1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo; 3) la moglie sui beni del marito per la dote, nonostante qualunque patto contrario. Questa ipoteca, se non e' stata limitata a beni determinati nell'atto di costituzione di dote, e' iscritta su tutti i beni che il marito ha al tempo in cui la dote e' costituita o aumentata; 4) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.