(CODICE CIVILE-art. 2817)
                             Art. 2817. 
 
                      (Persone a cui compete). 
 
  Hanno ipoteca legale: 
  1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento  degli
obblighi che derivano dall'atto di alienazione; 
  2) i coeredi, i soci e altri  condividenti  per  il  pagamento  dei
conguagli sopra gli  immobili  assegnati  ai  condividenti  ai  quali
incombe tale obbligo; 
  3) la moglie sui beni del marito per la dote, nonostante  qualunque
patto contrario. 
  Questa ipoteca,  se  non  e'  stata  limitata  a  beni  determinati
nell'atto di costituzione di dote, e' iscritta su tutti i beni che il
marito ha al tempo in cui la dote e' costituita o aumentata; 
  4) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della  persona  civilmente
responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del  codice
di procedura penale.