(CODICE CIVILE-art. 2818)
                             Art. 2818. 
 
                   (Provvedimenti da cui deriva). 
 
  Ogni sentenza che porta  condanna  al  pagamento  di  una  somma  o
all'adempimento di altra  obbligazione  ovvero  al  risarcimento  dei
danni da liquidarsi successivamente e' titolo per  iscrivere  ipoteca
sui beni del debitore. 
 
  Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai  quali
la legge attribuisce tale effetto.