(CODICE CIVILE-art. 2820)
                             Art. 2820. 
 
                        (Sentenze straniere). 
 
  Si  puo'  parimenti  iscrivere  ipoteca  in  base   alle   sentenze
pronunziate dalle autorita' giudiziarie straniere,  dopo  che  ne  e'
stata dichiarata  l'efficacia  dall'autorita'  giudiziaria  italiana,
salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.