Art. 1831 
                       Quadro degli interventi 
 
1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a  concedere,  con  propri
decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: 
a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi  di  protezione
sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalita'
specificate con il regolamento; 
b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico,  in  favore
dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza,  nonche'
degli orfani del personale medesimo; 
c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare  per
le rette degli asili nido pubblici o privati; 
d)  altri  interventi  di  protezione  sociale,   anche   diretti   a
promuovere, mediante  la  frequenza  di  corsi  interni  ed  esterni,
l'elevazione culturale e la preparazione professionale del  personale
militare. 
2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi  di  protezione
sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze.