(CODICE CIVILE-art. 2821)
                             Art. 2821. 
 
                      (Concessione d'ipoteca). 
 
  L'ipoteca  puo'  essere  concessa  anche   mediante   dichiarazione
unilaterale. La concessione  deve  farsi  per  atto  pubblico  o  per
scrittura privata, sotto pena di nullita'. 
 
  Non puo' essere concessa per testamento.