(CODICE CIVILE-art. 2822)
                             Art. 2822. 
 
                      (Ipoteca su beni altrui). 
 
  Se l'ipoteca e' concessa da chi non  e'  proprietario  della  cosa,
l'iscrizione puo' essere validamente presa solo  quando  la  cosa  e'
acquistata dal concedente. 
 
  Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come  rappresentante
senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente  presa
solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.