(CODICE CIVILE-art. 2825)
                             Art. 2825. 
 
                     (Ipoteca su beni indivisi). 
 
  L'ipoteca costituita sulla propria quota da  uno  dei  partecipanti
alla comunione produce effetto  rispetto  a  quei  beni  o  a  quella
porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. 
 
  Se nella divisione sono assegnati a un partecipante beni diversi da
quello da lui ipotecato, l'ipoteca si  trasferisce  su  questi  altri
beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del
valore  del  bene  in  precedenza  ipotecato,  quale  risulta   dalla
divisione,   purche'   l'ipoteca   sia   nuovamente   iscritta    con
l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione
della divisione medesima. 
 
  Il trasferimento pero' non pregiudica le ipoteche  iscritte  contro
tutti i partecipanti, ne' l'ipoteca legale spettante ai  condividenti
per i conguagli. 
 
  I creditori ipotecari e i cessionari di un partecipante,  al  quale
siano stati assegnati beni diversi  da  quelli  ipotecati  o  ceduti,
possono far valere le loro ragioni anche sulle somme a lui dovute per
conguagli o, qualora sia stata attribuita  una  somma  di  danaro  in
luogo di beni in natura, possono far valere le loro ragioni  su  tale
somma, con prelazione determinata  dalla  data  di  iscrizione  o  di
trascrizione dei titoli rispettivi, nel limite pero' del  valore  dei
beni precedentemente ipotecati o ceduti. 
 
  I debitori delle somme sono tuttavia  liberati  quando  le  abbiano
pagate al condividente dopo trenta giorni  da  che  la  divisione  e'
stata notificata ai creditori ipotecari o ai cessionari senza che  da
costoro sia stata fatta opposizione.