(CODICE CIVILE-art. 2826)
                             Art. 2826. 
 
               (Indicazioni dell'immobile ipotecato). 
 
  Nell'atto  di  concessione  dell'ipoteca  l'immobile  deve   essere
specificatamente designato con l'indicazione della  sua  natura,  del
comune in cui  si  trova,  del  numero  del  catasto  o  delle  mappe
censuarie, dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.