(CODICE CIVILE-art. 2828)
                             Art. 2828. 
 
       (Immobili su cui puo' iscriversi l'ipoteca giudiziale). 
 
  L'ipoteca giudiziale si puo' iscrivere su qualunque degli  immobili
appartenenti  al  debitore   e   su   quelli   che   gli   pervengono
successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.