(CODICE CIVILE-art. 2829)
                             Art. 2829. 
 
                 (Iscrizione sui beni del defunto). 
 
  L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo' eseguirsi con la
semplice indicazione della sua persona, osservate  per  il  resto  le
regole ordinarie. Se pero' risulta trascritto l'acquisto dei beni  da
parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.