(CODICE CIVILE-art. 2830)
                             Art. 2830. 
 
(Ipoteca   giudiziale   sui   beni   dell'eredita'   beneficiata    e
                      dell'eredita' giacente). 
 
  Se l'eredita' e' accettata  con  beneficio  d'inventario  o  se  si
tratta di eredita' giacente, non  possono  essere  iscritte  ipoteche
giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate
anteriormente alla morte del debitore.